STATUTO dell'Associazione CASCINA SANT'AMBROGIO

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Art. 1 Costituzione

É costituita a tempo indeterminato l’Associazione “Cascina Sant’Ambrogio”, con sede nel Comune di Brugherio (Mi), via dei Mille 112.

Art. 2 Finalità

L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera in via esclusiva per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura, della storia, dell’ arte e dell’ambiente delle cascine lombarde.
In particolare l’Associazione si propone di tutelare, promuovere e valorizzare la Cascina Sant’Ambrogio di Brugherio, a beneficio della comunità di Brugherio e dell’intera collettività. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 3 Aderenti

L’Associazione è apartitica, è aperta a tutte le persone maggiorenni che ne condividono le finalità e che versano la quota associativa annua stabilita dall’Assemblea dell’Associazione stessa.

Ciascun aderente ha diritto:

Ciascun aderente ha il dovere:

Art. 4 Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art. 5 Assemblea

L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno per:

L’Assemblea è convocata dal Consiglio o da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, con un preavviso minimo di 15 giorni. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando riunisce almeno la metà dei soci in regola con l’esercizio in corso, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti. É ammessa la delega scritta ma un socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Art. 6 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall’Assemblea nel suo ambito, di cui almeno 4 residenti nella Cascina Sant’Ambrogio. La carica di consigliere non è compatibile con cariche politiche amministrative.
Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio si riunisce a discrezione e su convocazione del Presidente, o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Sono valide le delibere prese con la maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente Il Consiglio elegge nel suo ambito un Segretario ed un Tesoriere. Quest’ultimo ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale.
La carica di membro del Consiglio è gratuita ed ha durata di due anni. I Consiglieri devono essere in regola con la quota associativa e i suoi componenti possono essere rieletti. Su invito del Consiglio possono presenziare alle riunioni del Consiglio stesso altre persone, anche non associate, senza diritto di voto.

Art. 7 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione. E’ eletto dal Consiglio tra i propri membri. Dura in carica quanto il consiglio stesso, ed è rieleggibile.
Il Consiglio elegge anche o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 8 Fondo sociale

Il fondo sociale è costituito dalle quote a carico dei soci come stabilito dall’Assemblea, nonché da quegli incrementi e redditi patrimoniali che per qualsiasi titolo fossero acquisiti dall’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare i contributi degli associati e le entrate che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Per tutta la durata dell’Associazione non potranno essere distribuiti fra i soci, neppure in modo indiretto, gli avanzi d’esercizio, le riserve o i fondi dell’Associazione. Sciogliendosi l’Associazione per qualsiasi motivo, il patrimonio dovrà essere devoluto in beneficenza ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni dell’assemblea degli aderenti che nomina il liquidatore.

Art. 9 Anno sociale

L’anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dovrà riunirsi l’Assemblea per esaminare la relazione del Consiglio ed eleggere il nuovo Consiglio nel caso in cui il precedente sia decaduto.
Il Consiglio uscente, compreso il Presidente, resterà in carica sino al giorno dell’Assemblea che eleggerà il nuovo consiglio.

Art. 10 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia con riferimento al Codice Civile, alla legge quadro sul volontariato 266/91, alla legislazione regionale e al DL 460/97 e loro eventuali variazioni e aggiornamenti.